Cassazione, cave: assoggettabilità ad IMU come aree fabbricabili o come fabbricati. A Verona come va?

 
 

Per i giudici della Corte di Cassazione l’accatastamento delle cave fra i terreni non esprime la rappresentazione della ricchezza dell’attività.


Con la sentenza n. 1404 del 18 gennaio 2022, la Corte di cassazione conferma (finalmente) il corretto accatastamento nella categoria D/1 delle cave, anche se destinate esclusivamente ad attività estrattiva. Con la sentenza, che non consta di precedenti specifici, si è definitivamente accertata l’assoggettabilità a IMU delle cave, o come aree fabbricabili, o come fabbricati.

L’assoggettabilità come area fabbricabile della cava è stata sancita da moltissime sentenze della Corte di cassazione (da ultimo, n. 30752/2021). L’assoggettabilità come fabbricato, invece, era stata affermata solamente dall’agenzia delle Entrate, e in particolare nella nota prot. 75779/2008, dove era stata individuata come categoria catastale proprio la categoria D/1 (ne avevo parlato in questo articolo).

Nel caso scrutinato dalla Corte, l’accatastamento era stato operato “d’ufficio”, a seguito dell’attivazione da parte del Comune della procedura di cui al comma 336 della legge 311/2014, che prevede, in caso di inerzia dell’intestatario catastale, l’intervento in surroga della stessa Agenzia.

La Corte di cassazione ricostruisce il quadro normativo, dando atto che la normativa (articolo 18, Rd 1572/1931) esclude l’accatastamento delle cave nel catasto terreni, sicché un loro accatastamento in tale catasto non è espressivo dell’effettiva ricchezza derivante dallo svolgimento dell’attività estrattiva, che è attività di carattere esclusivamente industriale (in tal senso, Corte costituzionale, ordinanza 285/2000).

La previsione che le cave non debbano essere iscritte al catasto terreni non implica che queste siano escluse dall’accatastamento all’urbano. Infatti, il R.D. 652/1939, individua espressamente, all’articolo 6, i fabbricati che non sono oggetto di accatastamento, e questi non includono le cave. Anzi, sono diverse le disposizioni che impongono l’accatastamento come unità immobiliare, come l’articolo 2 del D.M. 28/1998, il quale precisa che l’unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da “un’area”, che, nello stato in cui si trova e secondo l’uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale.

È evidente, afferma la Corte, che la cava rappresenta un’area dotata di autonomia funzionale e reddituale. D’altro canto, la definizione di unità immobiliare suscettibile di accatastamento differisce dalla nozione di fabbricato usata nel linguaggio corrente, tant’è che il giudice di legittimità ha confermato l’accatastamento delle discariche dei rifiuti, delle centrali elettriche, dei parchi eolici, delle centrali telefoniche, delle piattaforme petroliferema anche degli specchi d’acqua.

Conclusivamente, le cave andrebbero accatastate in categoria D/1 e nel caso di inerzia del proprietario, il Comune può attivare la procedura di cui al comma 336 della Legge 311/2014, e comunque, nelle more dell’accatastamento è possibile il loro assoggettamento come area fabbricabile. Inoltre, senza richiedere l’intervento dell’agenzia delle Entrate, è possibile procedere – visto che si tratta di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, se interamente posseduti da imprese – alla loro valorizzazione mediante le scritture contabili (in tal senso, Cassazione n. 3978/2021).

Ricordo che nel gennaio del 2020 avevo chiesto Ufficio Unità Organizzativa Tributi Accertamento Riscossioni- Ufficio IMU/ICI/TASI del Comune di Verona se i concessionari delle cave (1)attualmente attivi nel Comune di Verona, ovvero quelli indicati nella sezione Georisorse della Regione Veneto, avessero o meno correttamente corrisposto il tributo e, in caso negativo, se il Comune di Verona ha attivato la pretesa economica nei loro confronti. La risposta a firma della dirigente era arrivata il 23 gennaio, con il seguente testo: “Consta  allo  scrivente  Comune  l’esistenza  di  n° 7  (sette)  cave  attive  da assoggettare  ad imposta. Non sono ancora stati verificati i versamenti d’imposta effettuati. E’ intenzione di quest’ente impositore procedere, a breve, alle attività consistenti in accessi, ispezioni e verifiche, necessari e propedeutici all’emissione di eventuali avvisi d’accertamento.”

Quest’anno, a due anni esatti di distanza, ho ripresentato la stessa domanda, sarà cambiato qualcosa?

Il Dirigente della Unità Organizzativa Tributi Accertamento e Riscossioni ha così risposto: “In merito all’oggetto, si comunica che la Direzione Tributi ha già iniziato ad avviare una analisi sul territorio del Comune di Verona, relativa ai lotti di terreno adibiti a cava, siano essi cessati o in attività. L’analisi comparativa, effettuata tra gli elenchi pubblicati dalla Regione e i rilievi aerei dei programmi informatici in uso, sta contribuendo a identificare i riferimenti catastali delle aree in oggetto al fine di definire il loro valore. Nel corso dell’anno sarà possibile dare concreta attuazione alle attività consistenti in accessi, ispezioni e verifiche necessari e prodromici all’emissione di eventuali titoli esecutivi”.

Insomma non si è mosso molto, nonostante si parli di recuperare gettito tributario peraltro in un comparto (le cave) che vede il canone regionale per l’estrazione di sabbia e ghiaia decisamente basso e a favore dei cavatori. Basti pensare che il canone regionale per l’estrazione di sabbia e ghiaia infatti ammonta a 2.016.000 euro mentre quello da attività estrattive con prezzi di vendita è di 51 milioni 200mila euro: la  percentuale delle entrate derivanti dai canoni rispetto al prezzo di vendita è del 3,9%: un gap economico pubblico che si aggiunge alla perdita del patrimonio naturale. (Fonte “Rapporto Cave 2021 di Legambiente. La situazione del Veneto”).

Per non parlare poi di come rimangono incredibilmente basse le sanzioni previste dalle norme regionali nei casi di coltivazione illegale, abusivismo, inosservanza delle prescrizioni previste dalle suddette leggi e per la mancata comunicazione dei dati. In Veneto infatti la sanzione viene applicata in base al valore commerciale del materiale cavato illegalmente. Un approccio decisamente troppo bonario. Fonte “Rapporto Cave 2021 di Legambiente. La situazione del Veneto”).

Alberto Speciale

(Foto: immagine di repertorio Cava Ferrazza, Montorio, Verona)

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(1) Elenco Cave attive nel Comune di Verona:

1-2) * CASONA e BERTACCHINA – BIONDANI T.M.G. SPA;
3)    * STRADA RODIGINA – CALCESTRUZZI DANESE SPA;
4)    * LA RIZZA – ECODEM SRL;
5)    * FERRAZZA – PAGANI CALCESTRUZZI;
6)    * CA’ FACCI – PRATI SAS DI PRATI SERGIO E C.;
7)    * FERRAZZE – SEGALA SRL.

 
 
Classe 1964. Ariete. Marito e padre. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa ed amante della trasparenza. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. Ex triatleta in attesa di un radioso ritorno allo sport.

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