Il TAR Calabria annulla l’ordinanza comunale che vietava l’accesso dei cani ai parchi e imponeva la museruola obbligatoria per medie e grandi taglie: «Misura sproporzionata e discriminatoria». E a Verona? Il Regolamento comunale era già allineato a questi principi
Una passeggiata al parco con il proprio cane non può essere vietata con un’ordinanza generalizzata se l’obiettivo dell’amministrazione può essere raggiunto attraverso misure meno restrittive. È questo, in sintesi, il principio affermato dal TAR Calabria, sezione di Catanzaro, con la sentenza n. 1192 del 22 giugno 2026, intervenuta sull’ordinanza del Sindaco del comune di Cirò che “vietava l’accesso dei cani ai parchi pubblici e imponeva la museruola ai cani di media e grossa taglia”.
La pronuncia assume particolare interesse anche per i Comuni che intendano disciplinare la presenza degli animali negli spazi verdi pubblici, perché pone al centro il principio di proporzionalità dell’azione amministrativa. Secondo il giudice amministrativo, l’ordinanza sindacale non può introdurre automaticamente il divieto di accesso ai parchi quando l’obiettivo di tutelare l’igiene, il decoro e la sicurezza possa essere perseguito attraverso gli ordinari strumenti di controllo.
Il TAR richiama, in particolare, l’Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 3 marzo 2009, la quale non stabilisce un generale divieto di accesso dei cani ai parchi pubblici. La disciplina prevede invece, nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, la conduzione del cane al guinzaglio e l’obbligo di avere con sé una museruola, da utilizzare nelle situazioni di rischio per l’incolumità di persone o animali o quando venga richiesto dalle autorità competenti.
Il punto decisivo della sentenza è dunque quello della proporzionalità: quando esistono più strumenti idonei a tutelare l’interesse pubblico, l’amministrazione deve privilegiare quello che incide meno pesantemente sui destinatari. Nel caso esaminato dal TAR, secondo quanto riportato nella pronuncia, eventuali comportamenti incivili o violazioni delle regole avrebbero potuto essere fronteggiati attraverso i normali poteri di prevenzione, vigilanza, controllo e sanzione, senza arrivare al divieto generalizzato di accesso ai parchi.
Anche la museruola obbligatoria per taglia non convince il TAR
Il TAR ha censurato anche l’altra parte dell’ordinanza, quella che imponeva la museruola ai cani di media e grossa taglia, escludendo quelli definiti di “piccola taglia”». Qui il problema individuato dal Collegio riguarda anche la indeterminatezza della nozione di “piccola taglia”. Secondo il TAR, lasciare agli agenti chiamati a controllare sul posto il compito di stabilire, caso per caso, quali cani rientrino nella categoria può generare un’applicazione non uniforme della disciplina e problematiche operative. La questione non è quindi soltanto quella dell’obbligo di museruola, ma anche della necessità che una disposizione amministrativa sia sufficientemente chiara, determinata e concretamente applicabile.
E a Verona cosa succede?
Il quadro veronese presenta un elemento particolarmente interessante, perché il Regolamento comunale per la tutela degli animali, aggiornato anche con la deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 12 giugno 2025, contiene una disciplina specifica proprio sull’accesso dei cani ai luoghi pubblici, ai giardini, ai parchi pubblici e alle aree verdi. L’articolo 12-ter stabilisce innanzitutto che nelle pubbliche vie, nei luoghi aperti al pubblico e nei locali pubblici i cani devono essere condotti al guinzaglio, di lunghezza non superiore a 1,50 metri, e che il detentore deve avere con sé una museruola, da applicare nei casi previsti e tempestivamente in caso di necessità. Ma è soprattutto il comma 3 a risultare significativo rispetto alla sentenza calabrese: il regolamento veronese stabilisce espressamente che ai cani condotti al guinzaglio è consentito l’accesso ai parchi, ai giardini e, in genere, alle aree verdi pubbliche.
Sono previste, naturalmente, alcune eccezioni: non è consentito l’accesso agli spazi espressamente riservati ai giochi per l’infanzia e, quando non siano delimitati da una recinzione, alle aree verdi situate entro tre metri da tali spazi. Sono inoltre previste specifiche possibilità di divieto per determinate aree verdi di particolare interesse per la presenza di animali selvatici o per altre aree individuate con apposito provvedimento comunale, che devono essere segnalate. Il proprietario o detentore deve inoltre essere presente, mantenere il controllo dell’animale e provvedere alla raccolta delle deiezioni. Ecco questo è un punto dolente in quanto permane (soprattutto sotto i piedi) ancora oggi l’inciviltà da parte dei proprietari dei cani nel non raccogliere le deiezioni, fattispecie che crea conflitto. Come pure l’utilizzo del guinzaglio superiore al metro e mezzo, prescritto a tutela e protezione del peloso.
Anche il Regolamento di Polizia urbana del Comune di Verona contiene disposizioni riguardanti gli animali, ma occorre fare attenzione a un particolare aggiornamento. L’articolo 32 disciplina la custodia e la detenzione di cani e altri animali, vietando che siano tenuti in modo da disturbare la quiete dei vicini o arrecare danno o molestia a chi transita sulla pubblica via. L’articolo 33, invece, è rubricato “Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico”, ma il testo precisa che l’articolo è abrogato e che la relativa disciplina è contenuta nel Regolamento comunale per la tutela degli animali.
Il confronto con la sentenza del TAR Calabria evidenzia come a Verona la regola generale non è il divieto di accesso dei cani ai parchi pubblici. Il regolamento riconosce espressamente tale accesso, imponendo però guinzaglio, controllo dell’animale, raccolta delle deiezioni e rispetto delle aree nelle quali vigono specifici divieti.
La sentenza farà certamente da “scuola” (anche se ex multis) perchè sono molti i Comuni italiani ad applicare il divieto di accessoai cani nei parchi pubblici.
Ricordiamoci che gli animali sono tutelati nella Costituzione italiana grazie alla Legge costituzionale n. 1 del 2022 che ha, per la prima volta nella storia repubblicana, revisionato uno dei 12 articoli componenti i Principi Fondamentali della nostra Costituzione e specificatamente l’articolo 9. In tal modo si è infranto il tabù costituzionale dell’immodificabilità di tali principi inserendo in Costituzione la protezione dell’ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi ed anche prevedendo che la legge dello Stato si debba occupare della disciplina della tutela degli animali.
Alberto Speciale
(immagine creata da AI con prompt umano, licenza Creative Commons citando la fonte Verona News)
































