Ca’ del Bue, il “revamping” non si ferma: il TAR boccia il ricorso di S. Giovanni Lupatoto

 
 

Proroga VIA confermata: il Comune i San Giovanni Lupatoto non ha dimostrato un danno concreto al proprio territorio. Il Consiglio di Stato aveva già dato ragione a Regione e AGSM (ora MAGIS)


La vicinanza geografica non è sufficiente per impugnare un provvedimento ambientale. Serve la prova di un danno concreto, specifico e dimostrabile. È questo il principio ribadito dal TAR Veneto con la sentenza pubblicata il 5 febbraio, che dichiara inammissibile il ricorso del Comune di San Giovanni Lupatoto contro la proroga della VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) dell’impianto di trattamento rifiuti di Ca’ del Bue a Verona.

Il caso: proroga fino al 2026. Al centro della controversia c’è il decreto n. 25 dell’1 aprile 2022, con cui la Regione Veneto ha prorogato fino al 23 agosto 2026 la validità del giudizio favorevole di compatibilità ambientale rilasciato nel 2016 per il “revamping e valorizzazione delle sezioni di trattamento meccanico-biologico” del complesso impiantistico di Ca’ del Bue, gestito da AGSM AIM.

L’impianto si trova nel territorio del Comune di Verona, ma a circa 400 metri dal confine con San Giovanni Lupatoto. Da qui il ricorso del Comune confinante, che lamentava: Violazione del principio di anteriorità (proroga richiesta in ritardo); Mancanza dei presupposti per concederla; Assenza di nuova VIA nonostante modifiche progettuali; Mancato coinvolgimento del Comune nelle procedure; Omessa valutazione dell’impatto sulla qualità dell’aria dell’agglomerato veronese.

La “vicinitas” non basta più. Il TAR Veneto smonta il ricorso alla radice: 400 metri di distanza non sono sufficienti per legittimare l’azione giudiziaria. «Pur potendosi riconoscere in astratto la legittimazione del Comune ad agire a tutela di posizioni differenziate connesse a possibili ricadute ambientali», scrivono i giudici, «difetta la dimostrazione di un pregiudizio concreto, attuale e specifico, causalmente ricollegabile al decreto impugnato.»

In altre parole: non basta essere vicini all’impianto. Bisogna dimostrare che quella specifica proroga causa danni documentabili al territorio comunale. E questa dimostrazione, secondo il TAR, San Giovanni Lupatoto non l’ha fornita.

Il precedente del Consiglio di Stato. La sentenza si richiama espressamente a una pronuncia del Consiglio di Stato (sent. n. 619/2025) che, in un giudizio tra le stesse parti e sullo stesso impianto, aveva già bocciato le tesi del Comune. Il Consiglio di Stato aveva sottolineato due aspetti cruciali: La sola vicinanza geografica non integra automaticamente l’interesse a ricorrere; Le evidenze tecniche dimostrano un miglioramento dell’impatto ambientale dell’impianto dopo le varianti autorizzate, escludendo ricadute negative su San Giovanni Lupatoto.

Niente “numeri,” niente ricorso. Il punto debole del ricorso comunale, secondo i giudici, è l’assenza di dati concreti. «Il Comune non fornisce una efficace analisi tecnico-quantitativa riferita al proprio territorio», scrive il TAR. «La documentazione si concentra sulla maggiore o minore capacità emissiva astratta degli impianti, senza calibrare l’analisi sugli effetti reali nel territorio di San Giovanni Lupatoto.»

In sintesi: parlare di potenziali rischi in termini generici non basta. Servono numeri, misurazioni, studi che dimostrino come quella specifica proroga peggiori la qualità dell’aria o altri parametri ambientali nel territorio comunale. Numeri che, evidentemente, San Giovanni Lupatoto non ha portato in giudizio.

Il paradosso ambientale. C’è poi un aspetto paradossale, evidenziato sia dal Consiglio di Stato che dal TAR: bloccare la proroga potrebbe peggiorare la situazione ambientale.

Gli organi tecnici regionali hanno valutato che le varianti tecnologiche apportate all’impianto rappresentano un miglioramento rispetto all’assetto precedente. Annullare i provvedimenti significherebbe far tornare l’impianto a configurazioni tecnologicamente meno avanzate, con potenziale “regresso ambientale”.

In sostanza: il rimedio chiesto dal Comune potrebbe essere peggiore del male denunciato.

Indicazioni el TAR per i futuri ricorsi. La sentenza stabilisce un precedente importante per tutti i contenziosi ambientali che coinvolgono comuni confinanti, ovvero, non basta più invocare la vicinanza geografica, in quanto serve:

  • Analisi tecnica specifica sul proprio territorio.
  • Dati quantitativi su inquinanti e impatti.
  • Dimostrazione del nesso causale tra l’atto impugnato e il danno.
  • Prova che l’annullamento richiesto porterebbe un beneficio concreto.

È una lettura restrittiva dell’interesse a ricorrere che, se da un lato può scoraggiare ricorsi “di bandiera” privi di fondamento tecnico, dall’altro rischia di rendere più difficile per i piccoli comuni – spesso privi di risorse per costose analisi tecniche – far valere legittime preoccupazioni ambientali.

Con questa decisione, l’efficacia del decreto regionale viene confermata, blindando l’operatività del cantiere fino al 23 agosto 2026. Per San Giovanni Lupatoto, la porta si chiude per “difetto di interesse”: senza la prova scientifica di un danno reale, il ricorso resta solo sulla carta.

Alberto Speciale

(immagine di reportorio)

 
 
Alberto Speciale
Classe 1964. Ariete. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa e studiosa, amante della trasparenza con un interesse appassionato, inesauribile, sfacciato, per i fatti degli uomini. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. "Sono responsabile di quel che scrivo non di quel che viene capito"

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