L’Autorità Garante della concorrenza e del Mercato (AGCM), con atto AS2139 Ricognizione SPL 2024 – Gestione degli stadi comunali, si rivolge ad Anci chiedendole di farsi parte attiva per affrontare le criticità che ha riscontrato in merito alla gestione degli stadi comunali. Ma a Verona qual è la situazione?
Il quadro normativo (Art. 30 D.Lgs. 201/2022). L’articolo 30 del Decreto Legislativo 201/2022 (entrato in vigore con l’anno 2023) impone ai Comuni l’obbligo di effettuare una ricognizione periodica (annuale) della situazione gestionale dei servizi pubblici locali (SPL) di rilevanza economica. L’obiettivo è monitorare l’efficienza, la qualità e le modalità di affidamento di tali servizi.
La segnalazione dell’AGCM (AS2139). Secondo la segnalazione AS2139 dell’Antitrust (pubblicata lo scorso 2 febbraio), dei dodici Comuni proprietari di stadi con capienza di almeno 30.000 posti e/o con squadre cittadine che militano in Serie A nella stagione 2025-2026 (ovvero i Comuni di Bari, Napoli, Firenze, Verona, Messina, Bologna, Palermo, Genova, Lecce, Torino, Parma e Como), è emerso che soltanto tre Comuni, hanno superato l’esame, inserendo nella ricognizione, imposta ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 201/2022 la descrizione dell’andamento del servizio di gestione dello stadio comunale per monitorare efficienza e concorrenza
Pur non avendo esplicitamente indicato i nomi dei nove Comuni che non hanno indicato la ricognizione dello stadio ex art. 30, quello di Verona emergerebbe a seguito dell’esclusione dello Stadio Marcantonio Bentegodi nelle ricognizioni di cui alle Delibere di Giunta n. 1333 del 12 dicembre 2023 (anno 2022), n. 1240 del 03 dicembre 2024 (anno 2023) e n. 1269 del 5 dicembre 2025 (anno 2024). In tutte le delibere la gestione dello Stadio Bentegodi risulta assente. Nonostante l’obbligo previsto dal D.Lgs. 201/2022, il Comune di Verona, tuttavia, ha scelto di non inserire la gestione del Bentegodi nel perimetro dei servizi pubblici locali, derubricandola probabilmente, al pari degli altri otto, a mera “concessione di bene patrimoniale”. Una mossa che l’AGCM definisce come una “diffusa tendenza” per evitare le maglie strette della normativa sulla trasparenza e, soprattutto, gli obblighi di gara pubblica.
Tuttavia, alla luce della segnalazione AS2139 dell’AGCM, il Comune sarà probabilmente tenuto ad adeguare le prossime ricognizioni, modificando l’inquadramento della gestione da semplice “concessione in uso di bene pubblico” a “servizio pubblico”, con conseguenti obblighi di monitoraggio della performance e trasparenza sulle procedure di affidamento.
Per AGCM «gli enti locali tendono per lo più a qualificare gli affidamenti per l’utilizzo dello stadio comunale nei termini della “concessione in uso” di bene patrimoniale e non come concessione di servizi. Da ciò discendono conseguenze sostanziali, tra cui la non applicazione della disciplina di cui al d.lgs. n. 201/2022 in materia di servizi pubblici locali a rilevanza economica. Al riguardo, va osservato che, secondo una costante giurisprudenza, la gestione degli impianti sportivi comunali assume i caratteri tipici di un servizio pubblico locale».
Ancora, «posto che (…) nel caso di concessioni regolanti l’utilizzo dello stadio comunale che coinvolgano attività gestionali si deve correttamente inquadrare la fattispecie nei termini della concessione di servizio pubblico locale», conseguentemente la normativa speciale sugli impianti sportivi contenuta nel d.lgs. n. 38/202124 prevede che l’Ente – nel caso in cui non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi – ne affidi la «in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari, imponendo di farlo nel rispetto del CCP e della normativa euro-unitaria vigente».
Infine, AGCM si sofferma sulla gestione degli spazi commerciali, registrando «una situazione di scarsa trasparenza circa le concrete modalità di affidamento degli stessi. Ciò che è noto è che la gestione di tali spazi viene normalmente inclusa nell’ambito della concessione dello stadio nonostante la natura delle attività svolte al loro interno sia in genere molto dissimile da quelle svolte dalla società affidataria e soltanto in limitati casi il contratto di concessione raccomanda esplicitamente il ricorso a procedure ad evidenza pubblica in caso di sub-affidamento».
Gli effetti dell’omissione. Se lo stadio fosse stato inserito nella ricognizione, il Comune avrebbe dovuto: giustificare pubblicamente la scelta del modello di gestione, analizzare l’andamento economico e la qualità del servizio e garantire procedure di affidamento competitive, evitando rinnovi “automatici” o concessioni dirette opache.
L’Autorità ha invitato ufficialmente l’ANCI a comunicare entro trenta giorni le iniziative assunte in merito alle criticità concorrenziali evidenziate.
Ora la palla passa al Comune. Per Verona, ignorare questo richiamo significherebbe esporsi a ricorsi e a un monitoraggio ancora più severo da parte dell’ANAC e dell’Antitrust in vista dei prossimi affidamenti o dei progetti di riqualificazione dell’impianto.
Alberto Speciale





































