AGCM: Facebook, emesso provvedimento per pratica commerciale scorretta

 
 

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) nell’adunanza del 21 gennaio 2020 ha emesso il provvedimento n. 28072- IP330 (Bollettino 4/2020 del 27/01/2020) nei confronti di Facebook Inc. e Facebook Ireland Ltd. a causa della attività di raccolta ed utilizzo dei dati raccolti egli utenti. Il sociale rischia l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 a 5.000.000,00 di euro. 

Con provvedimento n. 27432 del 29 novembre 2018 l’Autorità ha, tra l’altro, accertato che Facebook Inc. e Facebook Ireland Ltd. hanno posto in essere una pratica commerciale scorretta in violazione degli artt. 21 e 22 del Codice del Consumo, per aver ingannevolmente indotto gli utenti consumatori a registrarsi sulla Piattaforma Facebook non informandoli adeguatamente e immediatamente, in fase di attivazione dell’account, dell’attività di raccolta, con finalità commerciali, dei dati da loro forniti, e, più in generale, delle finalità remunerative che sottendono la fornitura del servizio di social network, enfatizzandone la sola gratuità.

Conseguentemente l’AGCM ha vietato l’ulteriore diffusione della pratica commerciale e ha disposto la pubblicazione da parte di Facebook Inc. e Facebook Ireland Ltd. di una dichiarazione rettificativa. Tale dichiarazione doveva essere pubblicata entro 45 giorni dall’avvenuta notifica dello stesso, sulla homepage del sito internet aziendale per l’Italia, raggiungibile agli indirizzi https://it-it.facebook.com/ e https://m.facebook.com/, nonché sull’app Facebook e permanere per 20 giorni. La medesima dichiarazione doveva essere pubblicata al primo accesso di ciascun utente italiano registrato sulla propria pagina personale attraverso un pop-up a schermata intera.

Il TAR del Lazio, con due Ordinanze del 2019, ha sospeso, nelle more del giudizio di merito, l’efficacia del provvedimento adottato dall’Autorità limitatamente all’imposizione dell’obbligo di pubblicare la dichiarazione rettificativa.

FB ha trasmesso nel 2019 una prima relazione sulle misure delineate per porre fine all’infrazione, la società ha, in particolare, rappresentato di aver implementato le seguenti misure:

  • i) sostituzione, a far data dal 9 agosto 2019, della frase “è gratis e lo sarà per sempre”, visibile nella pagina di registrazione a FB, con la frase “è veloce e semplice”;
  • ii) aggiornamento delle Condizioni d’Uso del social network a far data dal 31 luglio 2019;
  • iii) aggiornamento del proprio “Centro assistenza” al fine di “fornire una spiegazione completa, in un linguaggio chiaro e facile da comprendere, su come Facebook genera ricavi, su come e perché è in grado di fornire il proprio servizio agli utenti senza fare pagare loro alcuna somma, sul funzionamento del sistema di annunci di Facebook e sul ruolo svolto dai dati personali degli utenti in questo ambito”.

Attualmente, nella pagina di registrazione a FB, a fronte del claim “Facebook ti aiuta a connetterti e rimanere in contatto con le persone della tua vita” e dell’affermazione “è veloce e semplice”, permane l’assenza di qualunque indicazione che fornisca una adeguata informativa agli utenti, con immediatezza ed efficacia, in merito alla raccolta che viene effettuata dei loro dati, al loro valore commerciale, alla loro centralità per il servizio di social network offerto e all’uso degli stessi a fini remunerativi.

Con Sentenze nn. 260/2020 e 261/2020 il TAR Lazio ha confermato l’ingannevolezza della pratica commerciale in essere affermando che “[…][i]l fenomeno della ‘patrimonializzazione’ del dato personale, tipico delle nuove economie dei mercati digitali, impone agli operatori di rispettare, nelle relative transazioni commerciali, quegli obblighi di chiarezza, completezza e non ingannevolezza delle informazioni previsti dalla legislazione a protezione del consumatore, che deve essere reso edotto dello scambio di prestazioni che è sotteso alla adesione ad un contratto per la fruizione dei un servizio, quale è quello di utilizzo di un ‘social network’”. Risulta pertanto corretta la valutazione della Autorità circa l’idoneità della pratica a trarre in inganno il consumatore e a impedire la formazione di una scelta consapevole, omettendo di informarlo del valore economico di cui la società beneficia in conseguenza della sua registrazione al ‘social network’”.

Il giudice di primo grado ha, inoltre, confermato la misura accessoria consistente nell’obbligo di pubblicare una dichiarazione rettificativa ai sensi del Codice del Consumo, affermando che “[…] le modalità e le forme di detta pubblicazione sono rimesse alla valutazione discrezionale dell’Autorità e condizionate dalla necessità di raggiungere lo scopo per il quale essa è stata disposta […] [l]’obbligo di pubblicazione della dichiarazione risulta del tutto giustificato, avuto riguardo alle finalità perseguite, e proporzionato, quanto alle modalità imposte, alla diffusione del messaggio”.

In conclusione, l’AGCM con il Provvedimento 2872 del 21 gennaio ha deliberato di contestare alle società Facebook Inc. e Facebook Ireland Ltd. la violazione di cui all’art. 27, c. 12, del Codice del Consumo, per non aver ottemperato alla delibera dell’Autorità n. 27432 del 29 novembre 2018, oltre l’avvio del procedimento per eventuale irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, prevista da 10.000,00 a 5.000.000,00 euro.

Alberto Speciale

(Foto di copertina credit www.tecnoandroid.it)

 
 
Classe 1964. Ariete. Marito e padre. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa ed amante della trasparenza. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. Ex triatleta in attesa di un radioso ritorno allo sport.

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