Un pò di chiarezza sul lavoro occasionale o accessorio

Donatella Fanini
 
 
Con un emendamento alla monovra correttiva votato in Commissione bilancio lo scorso 27 maggio verrà colmato il vuoto normativo creatosi a seguito dell’abolizione dei voucher e reintrodotto nel nostro ordinamento due nuove forme di lavoro accessorio o occasionale, che si differenziano dai voucher per la forma contrattuale, per le modalità di utilizzo, per i limiti di utilizzo, per i diritti collegati.
Due strumenti normativi per due tipi di utilizzatore diversi: la persona fisica (Libretto Famiglia) e l’impresa. In entrambi i casi gli utilizzatori dovranno registrarsi su una apposita piattoforma informatica dell’Inps, da cui deriverà una totale tracciabilità dell’utilizzo di queste modalità di lavoro, ed i pagamenti non dovranno avvenire per contanti. Nel caso in cui l’utilizzatore sia una persona fisica l’attività lavorativa potrà riguardare esclusivamente i piccoli lavori domestici (giardinaggio, pulizia, manutenzione), l’assitenza domiciliare ad anziani,a persone ammalate o con disabilità, le ripetizioni. La piattoforma informatica dell’Inps consente di acquistare un libretto nominativo prepagato denominato “Libretto Famiglia” con cui si potranno utilizzare e pagare prestazioni occasionali di lavoro per un valore nominale orario di euro 10,00. A carico dell’utilizzatore vi sono poi la contribuzione alla gestione separata (euro 1,65) ed il premio INAIL (euro 0,25). Attraverso la piattoforma l’utilizzatore è obbligato a comunicare i dati del lavoratore, il compenso, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione lavorativa. Se l’utilizzatore è un impresa, la normativa detta dei limiti ben precisi per l’uso del lavoro occasionale, limiti riguardo alle dimensioni dell’impresa e al settore in cui opera. Non possono utilizzare questa tipologia contrattuale le imprese  che occupano più di 5 dipendenti a tempo indeterminato e che appartengano al settore agricolo ( ameno che i lavoratori non siano studenti, pensionati o disoccupati) , al settore dell’edilizia ed affini o siano parte di contratti di appalto (contratto di lavoro occasionale). Anche l’impresa dovrà comunicare all‘INPS, tramite la piattoforma informatica, i dati del lavoratore, il luogo di svolgimento della prestazione, la tipologia di attività, la data e l’ora di inizio e di fine della prestazione il compenso pattutito (che non potrà essere inferiore a 36 euro per prestazioni di durata non superiore a 4 ore consecutive nell’arco di una giornata). Il compenso orario minimo previsto è pari a 9 euro cui si aggiungono la contribuzione alla gestione separata ed il premio INAIL pari, rispettivamnete, al 33% e 3,5% del compenso. E’ previsto che il lavoratore non possa percepire da ciscun utilizzatore compensi superiori a 2.500 euro e, sommando più utilizzatori, compensi superiori a 5.000 euro l’anno; gli utilizzatori non potranno erogare più di 5.000 euro l’anno ai lavoratori occasionali. Le ore prestate non potranno superare il numero di 280 l’anno, superate le quali scatta l’assunzione a tempo indetreminato. La tracciabilità che si realizza mediante la registrazione alla piattoforma informatica dell’Inps di chi rende la prestazione e di chi la utilizza, le modalità del pagamento che non potrà avvenire in contanti e dell’utilizzo della prestazione, che per essere avviata prevede un messaggio circostanziato all’INPS, costituisce una novità che rende molto diversi questi nuovi striìumenti normativa dai voucher e che determina strutturalmente la deterrenza di abusi. Si tratta di un chiaro e forte segnale contro l’illegalità, il lavoro nero e il lavoro grigio perché la tracciabilità aiuta i più deboli, quelli esposti al ricatto del lavoro purché sia e aiuta anche le imprese sane esposte alla concorrenza sleale di altre. Ci troviamo, quindi, di fronte a due nuovi strumenti contrattuali utili per le famiglie e le imprese di piccole dimensioni che potranno essere utilizzati entro precisi limiti, in modo che siano effettivamente destinati al lavoro occasionale.
Donatella Fanini Avvocato
 
 

1 COMMENTO

  1. Tre mesi consecutivi pagati con contratto occasionale (4 in totalé ma c’era la Pisa estiva in mezzo)… 8 ore al giorno dal Lun al venerdì a 600 euro. Pagati sempre con bonifico. Che succede? Il datore é “obbligato” ad assumere?!

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