Influenza aviaria: zona ad alto rischio virus in provincia di Verona a sud dell’autostrada A4

 
 

L’influenza aviaria è una malattia infettiva virale dei volatili, compreso il pollame, che può avere gravi ripercussioni sulla salute dei volatili domestici e selvatici. La via di introduzione della malattia è rappresentata dal contatto tra la popolazione domestica e la fauna selvatica, in cui la presenza del virus influenzale nei volatili selvatici, e in particolare negli uccelli acquatici migratori, costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tale virus nelle aziende che allevano pollame o altri volatili in cattività, con il rischio di un’ulteriore diffusione del virus da una azienda infetta ad altre aziende, con potenziali gravi perdite economiche. Inoltre non va sottovalutato il possibile rischio per l’uomo sostenuto dai virus influenzali aviari.

A partire dall’inizio degli anni 2000, la Regione del Veneto è stata coinvolta in numerose epidemie di influenza aviaria sia a bassa sia ad alta patogenicità. Complice il fatto che il Veneto è il primo produttore a livello nazionale per quanto riguarda il pollame e in particolare l’allevamento del tacchino da carne, che rappresenta la specie a maggior rischio di diffusione della malattia.

L’area costituita dalla provincia di Verona e di Vicenza a sud dell’autostrada A4, e la parte a sud della provincia di Padova è il territorio a più elevata densità di allevamenti di tacchini da carne a livello nazionale e tra le più dense a livello europeo.

Per far fronte alle varie epidemie di influenza aviaria, a livello regionale sono state emanate nel tempo diverse norme, ad integrazione di quanto disposto a livello nazionale, relative a controlli straordinari nei confronti della malattia e alle misure minime di biosicurezza da applicare negli allevamenti avicoli del Veneto: l’ultimo provvedimento in materia è costituito dalla D.G.R. n. 634 del 11/05/2016 “Influenza aviaria. Misure di prevenzione e controllo in Regione del Veneto”.

Nel 2017 si è assistito in Italia a una nuova emergenza epidemica di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI), nel corso della quale sono stati abbattuti milioni di volatili con un costo per la pubblica amministrazione che ha superato i 40.000.000,00 di euro a livello nazionale (circa 11 milioni solo nella Regione del Veneto); a questi vanno aggiunti i costi del danni indiretti (impossibilità per gli allevatori di attuare regolari cicli produttivi, blocco delle esportazioni verso Paesi terzi, distruzione delle uova da cova e dei pulcini in incubatoio per l’impossibilità di accasarli in aree di restrizione, etc.).

A seguito di tale epidemia di HPAI, ed al fine della riduzione della predetta malattia, il Ministero della Salute (provvedimento DGFSAF prot. n. 19967 del 31/08/2017 e successive modifiche e integrazioni) ha previsto:

  • campionamenti straordinari  negli allevamenti avicoli (in particolare di tacchini da carne, ovaiole e anatidi);
  • misure di biosicurezza più stringenti per l’allevamento, il trasporto e  la macellazione degli avicoli;
  • divieto di allevamento all’aperto di volatili negli allevamenti delle Regioni considerate maggiormente a rischio di influenza aviaria (tra le quali il Veneto), fatta salva la possibilità di deroga per talune tipologie di allevamenti (di piccole dimensioni, amatoriali e che non commercializzano i propri volatili);
  • regolamentazione dello svolgimento di fiere, mostre e mercati con avicoli;
  • divieto di utilizzo degli uccelli da richiamo dell’ordine degli Anseriformi e Caradriformi, nonché della loro detenzione in condizioni tali da consentire il contatto con altri volatili.

Il provvedimento ministeriale, adottato in applicazione alla decisione di esecuzione (UE) 2017/261, è stato prorogato (con modifiche e integrazioni) fino al 30 giugno 2018,  dopo tale data, a livello comunitario si è ravvisata la necessità di rivedere le misure precedentemente stabilite, tenendo conto dell’evoluzione della situazione epidemiologica nell’Unione Europea e del parere adottato dalla Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (parere EFSA 2017). In tale relazione scientifica, si evidenzia tra l’altro che gli allevamenti all’aperto rappresentano un maggior rischio di introduzione di virus influenzali rispetto agli allevamenti al chiuso.

Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L.205 del 14 agosto 2018 è stata pubblicata la Decisione di esecuzione (UE) 2018/1136 del 10 agosto 2018, che stabilisce misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate, nonché sistemi di individuazione precoce dei rischio di trasmissione al pollame, attraverso i volatili selvatici dei virus influenzali ad alta patogenicità. Tale provvedimento dispone tra l’altro:

  • le modalità di individuazione delle zone ad alto rischio di introduzione e diffusione dei virus influenzali ad alta patogenicità;
  • le misure di riduzione del rischio e di biosicurezze rafforzate.

La Regione del Veneto, Direzione Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza Alimentare, dalla primavera del 2018, ha commissionato uno studio all’IZS delle Venezie (Istituto Zooprofilattico Sperimentale) in merito all’applicazione di misure di riduzione del rischio e di biosicurezza negli allevamenti avicoli della Regione del Veneto.

Lo studio ha identificato come “Zona ad alto rischio di introduzione e diffusione dei virus HPAI ai sensi dell’art. 3 della decisione (UE) 2018/1136” la provincia di Verona a sud dell’autostrada A4. Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1776 del 27 novembre 2018 (BUR n.124 del 14/12/2018) – Integrazione alla D.G.R. n. 634 dell’11 maggio 2016 “Influenza aviaria. Misure di prevenzione e controllo in Regione del Veneto”. Misure di riduzione del rischio e biosicurezze negli allevamenti avicoli – l‘area identificata integrerà pertanto quanto già indicato dalla D.G.R. n. 634/2016, con quanto disposto nell’Allegato A.

In tale zona andranno applicate le misure di riduzione del rischio previste dall’art. 4 della decisione (UE) 2018/1136, tra le quali figura:

  • il divieto di costruzione di nuovi allevamenti di pollame all’aperto (compresa la riconversione di strutture preesistenti ad allevamenti all’aperto);
  • gli allevamenti preesistenti che detengono pollame all’aperto (compresi gli allevamenti biologici) devono garantire, in caso di necessità legata alla situazione epidemiologica e nei periodi a rischio, la possibilità di tenere al chiuso i propri animali;
  • il divieto di allevamento promiscuo (in uno stesso allevamento) di anatidi e altre specie di pollame.

I titolari degli allevamenti di pollame all’aperto già esistenti, siti nella suindicata zona ad alto rischio, devono predisporre un piano di adeguamento ai sopra riportati requisiti della decisione 2018/1136, il quale andrà sottoposto alla verifica ed approvazione da parte del Servizio Veterinario della Azienda ULSS competente.

Alberto Speciale

 
 
Classe 1964. Ariete. Marito e padre. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa ed amante della trasparenza. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. Ex triatleta in attesa di un radioso ritorno allo sport.

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