Comuni ed utilizzo degli oneri di urbanizzazione: tagli e nuove regole dal 2018

 
 

I Comuni non potranno più decidere di utilizzare gli oneri di urbanizzazione per la totalità delle spese di investimento ma solo per quelle specificamente elencate e contemplate dalla Legge 232/2016.

Con il bilancio di previsione 2018-2020, i Comuni dovranno fare i conti con le nuove regole per l’utilizzo degli oneri di urbanizzazione contenute nell’articolo 1, comma 460, della Legge 232/2016. Il legislatore cambia le regole e introduce una disciplina destinata a limitare in maniera significativa il raggio d’azione delle amministrazioni.

Fino al 31 dicembre 2017, l’art. 1, comma 737 della Legge 208/2015, dava la possibilità ai Comuni di impiegare integralmente gli oneri di urbanizzazione per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio, del verde e delle strade. Il tutto, ricordiamo, derogando  all’obbligo di impiegare le entrate in conto capitale al finanziamento degli investimenti.

Molti Comuni, tra cui quello di Verona, si sono (giustamente) avvalsi di tale possibilità che concedeva risorse finanziarie agli asfittici bilanci comunali bloccati dal patto interno di stabilità sbloccati soprattutto in parte corrente, a causa della costante riduzione delle entrate e della tendenza espansiva delle spese.

A partire dal 1 gennaio 2018 cambiano le regole di impiego degli oneri di urbanizzazione, che in forza del comma 460 della Legge 232/2016 torneranno a essere vincolati esclusivamente per:
realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
• risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
• interventi di riuso e di rigenerazione;
• interventi di demolizione di costruzioni abusive;
• acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;
• interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
• interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agricoltura nell’ambito urbano.

Si tratta di elenco di opzioni ampio ma di limitata applicazione concreta per i Comuni, fatta eccezione per le opere di urbanizzazione primaria (quali strade e parcheggi, acquedotto, fognatura e depurazione, rete elettrica, rete gas, rete telefonica, pubblica illuminazione, verde attrezzato, cimiteri) e secondaria (quali asili nido, scuole materne e dell’obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese ed altri edifici religiosi, impianti sportivi, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie, ree verdi di quartiere). In relazione a queste opere, gli Enti possono destinare gli oneri – oltre che alla realizzazione ex novo – anche a interventi sia di manutenzione ordinaria che straordinaria.

Con l’emendamento alla Legge di conversione del D.L. 148/2017 (collegato fiscale) approvato dal Senato il 16 novembre scorso, è stato modificato il comma 460 della Legge 232/2016 e inserite, tra gli interventi finanziabili con gli oneri di urbanizzazione, anche le spese di progettazione a prescindere dall’opera a cui sono finalizzate. Tale possibilità, quindi, potrà essere utilizzata proprio per garantire il finanziamento di questa parte di progettazione che si presenta ora (2017) finanziariamente impegnativa.

Importanti e pesanti saranno le conseguenze per i Comuni che si vedranno  limitata la loro libertà d’azione in quanto gli Enti non potranno più decidere di utilizzare gli oneri per la totalità delle spese di investimento ma solo per quelle contemplate dal comma 460 della L. 232/2016. Non sarà più possibile utilizzare gli oneri di urbanizzazione per acquistare automezzi e le autovetture, i mobili e gli arredi, le attrezzature informatiche, per i quali dovranno essere individuate pertanto nuove fonti di finanziamento (?). Scompaiono inoltre voci di spesa da sempre utilizzate per finanziare, ad esempio, le manutenzioni degli impianti e attrezzature, degli automezzi, del sistema informativo, etc.

Nel contempo gli Enti potranno impegnare gli oneri per far fronte alla spesa corrente limitatamente alle spese di manutenzione ordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Inoltre, come se non bastasse quanto sin qui disposto dalla Legge, le entrate derivanti da oneri di urbanizzazione torneranno a essere vincolate non solo in termini di competenza ma anche di cassa. Sarà quindi necessario determinare, alla data del 1 gennaio 2018, le consistenze vincolate di tali risorse, così da rispettare i nuovi vincoli, istituendo un apposito codice di cassa vincolata da indicare negli ordinativi informatici.

Un super lavoro per gli uffici comunali, ma anche della Giunta e del Consiglio comunale che dovranno avere lungimiranza nell’identificare le opere di urbanizzazione da approvare in modo da poterle vincolare. Sicuramente l’utilizzo degli oneri per finanziare “l’acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico” potrebbe far ben sperare per il progetto del “Central Park dell’ex Scalo Merci”. 

Alberto Speciale

 
 
Classe 1964. Ariete. Marito e padre. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa ed amante della trasparenza. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. Ex triatleta in attesa di un radioso ritorno allo sport.

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